ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA REINTRODOTTO L’OBBLIGO DI DENUNCIA
ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA
REINTRODOTTO L’OBBLIGO DI DENUNCIA
A seguito della modifica dell’art. 29, co. 2, del DLgs. 504/95 operata dall'art. 13-bis del DL 34/2019,
convertito in L. 58/2019 è stato reintrodotto l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di
prodotti alcolici.
Nella direttiva dell’Agenzia Dogane e Monopoli 20.9.2019 n. 131411 (in allegato alla presente) è stato
precisato, fra l'altro, che sono altresì obbligati al predetto adempimento i soggetti che:
· hanno avviato l'attività tra il 29.8.2017 e il 29.6.2019, ossia nel periodo che intercorre fra la parziale
abrogazione della citata disposizione e la modifica prevista dal DL 34/2019;
· avendo effettuato la comunicazione preventiva allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
anteriormente al 29.8.2017, non hanno poi completato il procedimento per il rilascio della licenza, a
fronte dell'intervenuta soppressione dell'obbligo della stessa.
Entro il 31.12.2019, gli operatori dovranno presentare la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di
alcolici all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.