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“Cura Italia” convertito in legge, tutte le misure in sintesi

Sospensione dei mutui per autonomi e partite Iva, proroga di contratti a termine e somministrazione anche in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali e CIGD senza accordo se la chiusura dell’attività è obbligatoria. Sono queste alcune delle novità introdotte dal “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) che il 24 aprile 2020 è divenuto legge dello Stato. Il Governo, infatti, ha approvato in via definitiva con 229 sì e 123 contrari il testo del decreto licenziato e corretto dal Senato con cui l’Esecutivo ha dato il via libera al primo scostamento dal bilancio per 25 miliardi di euro.

Tante le modifiche apportate dagli emendamenti al testo finale. Di seguito, si elencano le novità più significative.

Sospensione mutui prima casa per partite Iva

Innanzitutto, per fare fronte alla forte crisi di liquidità delle partite Iva e degli autonomi, sono state modificate le regole di accesso al cd. “Fondo Gasparrini” per la sospensione dei mutui prima casa. Nello specifico, la possibilità d’accesso al predetto Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.

Non è necessaria la presentazione dell’ISEE e sono ammessi mutui non superiori a 400.000 euro.

Sospensioni udienze

Per quanto concerne il capitolo dei processi a distanza, ossia della possibilità di consentire nella fase di emergenza lo svolgimento da remoto di attività processuali, dalle indagini alle udienze di trattazione, il processo tributario diventato legge prevede la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

Contratto a termine, proroga ammessa in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali

Altra novità inserita nella legge di conversione del “Cura Italia" è la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine e di somministrazione anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali.

Ciò è finalizzato a consentire continuità occupazionale a migliaia di lavoratori, evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Prorogato il divieto di licenziamento

Confermato anche il cd. “divieto di licenziamento” fino al 16 maggio 2020. Il differimento del termine, però, aggiunge una eccezione: è consentito il licenziamento dei lavoratori che siano interessati da un cambio appalto, qualora siano riassunti in forza di una “clausola sociale” contenuta in una norma di legge, in un contratto collettivo o in una clausola del contratto d’appalto.

CIGD senza accordo, ok se la chiusura è imposta

La conversione in legge del “Cura Italia” ha riordinato gli ammortizzatori sociali speciali previsti sia dal D.L. n. 9/2020 che dal D.L. n. 18/2020, accorpandoli nel nuovo articolo 19.

Nell’articolo menzionato si legge che per la CIGO e l’assegno ordinario è stato eliminato l’obbligo di informazione, di consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate.

Inoltre, per la cassa integrazione in deroga l’accordo non è richiesto per i datori con organico fino a cinque dipendenti né per i datori, e qui sta la novità, che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria.

Perdite fiscali e eccedenze Ace

Infine, la conversione in legge del “Cura Italia” non ha consentito alla Camera di recepire, fra gli altri, un importante emendamento all’art. 55, vale a dire la norma che introduce la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate da parte delle società che cedano, entro il 31 dicembre 2020, crediti verso debitori inadempienti.

Contratti di solidarietà, il recupero degli sgravi contributivi

di Daniele Bonaddio

La procedura per il conseguimento dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito in L. 608/1996 e ss.mm.ii., in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito in L. 863/1984, nonché dell’art. 21, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.

L’INPS, in particolare, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e s.m.i. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 1750 del 24 aprile 2020, specificando che vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Contratti di solidarietà, istruzioni Uniemens

Ai fini Uniemens, le imprese interessate dovranno esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio, specifica infine l’Istituto Previdenziale, dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2020.



INPS - MESSAGGIO N. 1750 DEL 24 APRILE 2020

 

COVID-19, Fase 2. Protocollo INAIL aggiornato per il rientro sicuro in azienda

Dal 4 maggio 2020 le attività produttive che riprenderanno o proseguiranno - attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri (solo in seguito le attività considerate ancora a rischio come il commercio al dettaglio, i bar e i ristoranti) - saranno tenute al rispetto scrupoloso del Protocollo INAIL di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, aggiornato per garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.  

Già un documento approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile conteneva, giorni fa, indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa delle attività imprenditoriali.   

Così, le misure adottate dagli imprenditori contro la diffusione del Coronavirus - lavoro agile (o smart working), ammortizzatori sociali e soluzioni organizzative straordinarie laddove non sia stato possibile cessare l’attività - si faranno serrate, affinché la ripresa dai primi di maggio avvenga in condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione ai lavoratori. 

La non attuazione del Protocollo comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Tra le principali novità dell'aggiornamento operato sul Protocollo del 14 marzo 2020, rappresentiamo quelle sull'organizzazione aziendale e sulla sanificazione degli ambienti di lavoro.  

Organizzazione aziendale - smart working - distanziamento. 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività. 

Va rispettato il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  

Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere trovate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero analoghe soluzioni. 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati o flessibili che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita. 

Dovranno essere evitate le aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico; a tal fine, andrà favorito l’uso del mezzo privato o di navette. 

Se l’imprenditore farà ricorso ad ammortizzatori sociali, anche in deroga, questi andranno assicurati all'intera compagine aziendale, anche ricorrendo ad opportune rotazioni. Gli ammortizzatori vanno preferiti agli istituti contrattuali (par, rol, banca ore). Restano annullati trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali. 

Sanificazione degli ambienti.  

E’ obbligo per l’azienda che si trovi “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia (…) prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”. 

A fine turno, va garantita da tutte le aziende la pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, negli uffici e nei reparti produttivi. Per consentire la sanificazione periodica, l'azienda può ricorrere agli ammortizzatori sociali anche in deroga

Da ultimo, una nuova importante indicazione ha riguardato, inoltre, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI): “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”. 

 

 

Scritta il 27/04/2020