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RUNTS

il Ministero del Lavoro, in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ha istituito il
Registro del Terzo Settore (“RUNTS”), regolamentandone le procedure per l’iscrizione e la cancellazione.
Si tratta di un registro unico nazionale, operativamente gestito su base regionale.
Tra gli aspetti principali si evidenzia il fatto che:
- le ODV ed APS subiranno una trasmigrazione (dagli attuali registri regionali) senza dover presentare
alcuna istanza (è sufficiente il controllo dei relativi requisiti da parte della sezione regionale del RUNTS)
- le ONLUS dovranno, al contrario, dichiarare a quale sezione intendono iscriversi.
Tutti gli altri enti dovranno presentare regolare istanza, alla quale si applicherà il “silenzio assenso” decorsi
60 giorni dalla sua trasmissione al RUNTS.
L’operatività del registro è previsto entro 180 gg dall’emanazione del DM; ciò implica che il corpus delle
disposizioni fiscali non potrà entrare in vigore prima del 2022 (anno successivo all’operatività del RUNTS).

Con DM 15/09/2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha istituito, dopo una lunga
gestazione, il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (cd. “RUNTS”).
Come noto, l’iscrizione al Registro:
 riguarderà solo ben determinati enti non commerciali (che, in ogni caso, devono svolgere quale
attività prevalente una i quelle “di interesse generale” individuate dall’art. 5 del Codice ETS)
 è prevista una “procedura semplificata” per i “principali” ETS: Onlus, OdV ed APS.
La messa a regime del registro è prevista entro marzo 2021.

N.B.: la convenienza alla richiesta dell’iscrizione andrà ponderata in ragione:
 dei vantaggi in termini di agevolazioni (proprie o attribuite ai soci sovventori) sia fiscali che non (tra cui il
“ruolo privilegiato” con la P.A. per l’erogazione di servizi in accreditamento/convenzione” )
 degli svantaggi in termini di appesantimento degli adempimenti (deposito del bilancio ordinario e del
bilancio sociale; comunicazioni al RUNTS e assoggettamento al relativo controllo; possibile nomina
obbligatoria di un organo di controllo; ecc.) e di possibile perdita del regime L. 398/91 per ADS/SSD
riconosciute dal Coni

STRUTTURA DEL RUNTS: il registro:
 viene gestito a livello regionale (e delle province autonome), essendo competente per tutte le relative
procedure (iscrizione, cancellazione, deposito di atti, accertamento dei requisiti, ecc.)
 pur avendo una struttura unitaria su base nazionale (l’ufficio nazionale rimane competente per
i procedimenti relativi alle sole Reti Associative)
Tutte le comunicazioni/istanze inviate agli uffici Regionali avvengono in via telematica (o tramite PEC
che sono tenuti a possedere).

L'iscrizione nel RUNTS ha “effetti costitutivi”, nel senso che da tale momento:
 l’ente si può qualificare (fruendo, così, dei relativi benefici, fiscali o meno, nonchè potendo
l’utilizzare negli atti della relativa qualifica o del relativo acronimo) come:
 Ente del Terzo settore, in generale
 APS, ODV, ente filantropico, società di mutuo soccorso nonchè rete associativa, a seconda della
Sezione in cui si iscrive
 sorge la personalità giuridica, nei casi previsti dall’art. 22 del Codice ETS

La domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata tramite il “Portale del RUNTS”:
 dal rappresentante legale dell'ente (o, su mandato di quest’ultimo da allegare alla domanda, dal
rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce)
 all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione/Provincia autonoma in cui l'ente ha la
sede legale (per le Reti associative la domanda è presentata all'Ufficio statale del RUNTS).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:
 atto costitutivo (nel caso di sua insussistenza/irrecuperabilità, è possibile depositare apposita
documentazione, effettuata ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
 statuto registrato presso l’Agenzia Entrate
 enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi: ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, se
disponibili, insieme alle copie dei verbali di assembleari contenenti la delibera di approvazione
 affiliazione ad una rete associativa: attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal
rappresentante legale; occorre l’attestazione per ogni rete nel caso di ente affiliato a più reti.

A seguito del ricevimento della domanda, l’Ufficio verifica la completezza della documentazione e la
sussistenza delle condizioni per l’iscrizione; in caso
 di esito positivo, l’Ufficio, entro 60 gg, emana il provvedimento di iscrizione nella sezione del RUNTS
 diversamente, l’Ufficio invita l’ente alla rettifica/integrazione e/o chiarimenti entro 30 gg;

 

Scritta il 02/11/2020